CHIAMA L’ESPERTO
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COS’È?
Sei un avvocato, un commercialista, un consulente del lavoro?
“Chiama l’Esperto” è un nuovo servizio di Giuffrè Francis Lefebvre con il quale è possibile effettuare richieste nelle materie di tuo interesse per e-mail o al telefono e ricevere la risposta di un esperto professionista entro un massimo di 72 ore.
I VANTAGGI
Libertà
Puoi fare qualsiasi domanda su questioni legali, fiscali o in materia di lavoro
Sicurezza
Sarai seguito da esperti di ogni specifica materia con una ampia esperienza professionale.
Comodità
Effettua la tua richiesta come preferisci, per e-mail o per telefono
Documentazione
Se necessario, la risposta telefonica è completata inviando per e-mail i riferimenti documentali (legislazione, giurisprudenza o dottrina) che supportano la soluzione proposta dai nostri professionisti.
Velocità
Risponderemo alla tua richiesta molto rapidamente. Per domande complesse il tempo di risposta è al massimo di 72 ore
Personalizzazione
la possibilità di contattare un professionista al telefono o via mail ti consente di ottenere una risposta personalizzata e adattata al caso specifico. Analizzeremo insieme la problematica per trovare la soluzione che tenga conto di tutti i dettagli e le sfumature della situazione esposta: qualcosa di unico.
Se devi prendere una decisione importante
Se vuoi una seconda opinione
Se devi essere sicuro
Se ti manca il tempo per risolvere un problema
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Come funziona?

Puoi formulare la tua domanda per iscritto, compilando l’apposito form dopo esserti loggato nella tua area personale e da lì inviarla ai nostri esperti.

Oppure puoi porre la tua domanda per telefono, chiamandoci al numero che ti è stato comunicato alla sottoscrizione del pacchetto.

I nostri professionisti ti assisteranno subito o ti richiameranno in brevissimo tempo.

Puoi dialogare con loro per dettagliare tutte le circostanze del tuo caso specifico al fine di darti una risposta completamente personalizzata. Ove possibile la soluzione sarà data immediatamente al telefono con conferma via e-mail; nei casi particolarmente complessi i nostri esperti si riservano di inviare la risposta entro un periodo massimo di 72 ore.

Oltre alla soluzione, i nostri esperti ti invieranno i riferimenti e/o la documentazione di supporto alla risposta: normativa, giurisprudenza o la dottrina in merito

Importante: offriamo un servizio di supporto ma non di consulenza, in ogni caso Giuffrè Francis Lefebvre non è responsabile per le informazioni fornite. Cerchiamo di aiutarti, ma la decisione finale su come gestire le pratiche legali, fiscali o in materia di lavoro sarà tua o del tuo consulente.

ESEMPI
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FISCO - Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni

Dal 1° gennaio di quest'anno un fisioterapista elabora fatture elettroniche nei confronti dei pazienti. Con riferimento alla FAQ n. 59 del 26 febbraio scorso, l'interessato può continuare ad emettere fatture elettroniche o è "vietato", dovendo emetterne solo in formato cartaceo? E per le fatture elettroniche già emesse?

La “gestione” della fatturazione elettronica, in particolare, nel settore sanitario sta incontrando difficoltà applicative anche a seguito dei rilievi del Garante della Privacy.

Occorre preliminarmente ritenere che con la conversione del Decreto Legge n. 135/2018, coloro che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non devono emettere fattura elettronica nell'anno 2019. Tale criterio vale indipendentemente dal fatto che il soggetto sia, o meno, obbligato ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Si ritiene, pertanto, che anche i fisioterapisti che di fatto erogano prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 3, D.M. 29 marzo 2001, siano tenuti ad emettere la fattura in formato cartaceo per le sole prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Per le fatture già emesse non vi sono al momento istruzioni precise che possano fornire certezze.

Potrebbe essere consigliabile effettuare lo storno delle medesime che deve avvenire attraverso l'emissione di note di credito in via elettronica, nelle quali indicare la fattura che si va a stornare.

LAVORO - Incentivi all'assunzione

Un'azienda che ha assunto a tempo indeterminato un lavoratore, usufruendo dell'incentivo occupazione Mezzogiorno, in caso di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova dovrà restituire all'Inps l'importo dell'incentivo utilizzato?

L’incentivo occupazione Mezzogiorno, previsto con la Legge di Bilancio 2018 per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), è stato disciplinato dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni di lavoratori disoccupati e le trasformazioni con contratto a tempo indeterminato effettuate tra il 01/01/2018 e il 31/12/2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.

La circolare Inps del 19/03/2018, n.49 non sancisce nessuna clausola di decadenza o restituzione dell’incentivo in caso del mancato superamento del periodo di prova del lavoratore, ma afferma che l’assenza dell’incremento occupazionale netto fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento.

FISCO - IVA

Una impresa individuale che acquisti un biglietto aereo per una tratta italiana a nome del titolare, passeggero del volo, può detrarre l'IVA sull'acquisto?

L’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972, elenca i casi in cui la detrazione sugli acquisti non è ammessa in quanto relativa a beni e servizi di incerta inerenza. In particolare, la lett. e) del citato art. 19-bis1, dispone l’indetraibilità sulle prestazioni di trasporto di persone. Pertanto, l’IVA assolta sull’acquisto dei biglietti (treno, aereo, nave) per il trasporto di persone non è in genere detraibile. Si tratta dell’IVA sulle fatture dei vettori che esercitano l’attività di trasporto di persone.

Tanto premesso, si è del parere si tratti di una indetraibilità di tipo oggettivo e, quindi, applicabile anche per l’impresa individuale

PENALE - Indagini e raccolta di prove

Sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione in italiano delle conversazioni intercettate in dialetto?

L'art. 109 c.p.p., secondo cui «gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana, concerne esclusivamente gli atti del procedimento, che devono essere compiuti in detta lingua ma non riguarda il materiale probatorio raccolto. Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, non sussiste l'obbligo di procedere alla traduzione di comunicazioni o di conversazioni legittimamente intercettate in lingua dialettale. La valutazione della necessità di un simile adempimento spetta al giudice del merito (Cass. pen., n. 5401/2015). Il grado di intellegibilità della conversazione, infatti, consiste in un accertamento di fatto (Cass. pen., n. 4888/2012).

CONDOMINIO E PROPRIETA’ - Assemblea condominiale e Amministratore

E’ legittima l’approvazione della delibera che prevede la costituzione di un fondo speciale per opere straordinarie senza la corrispettiva approvazione dei lavori che giustificano l’accantonamento?

Il punto 4 dell’art. 1135 c.c. comma 1 modificato dall'art. 13, legge 11 dicembre 2012, n. 220 prevede testualmente che l'assemblea dei condomini provvede «alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori».

L'art. 1, comma 9, d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modif., in legge 21 febbraio 2014, n. 9 ha aggiunto all’art. 1135 c.c. comma 1, punto 4, il periodo «se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti».

Stando alla normativa, trattandosi di un fondo vincolato ad una specifica destinazione, l'assemblea non può decidere l'istituzione di tale fondo senza una specifica ed attuale destinazione dei relativi importi, né l'amministratore può disporre delle somme confluite nello stesso fondo speciale in modo non conforme alla destinazione delle stesse somme decisa dall’assemblea, non sembra allora potersi affermare la legittimità della delibera assembleare di costituzione del fondo senza la corrispettiva approvazione dei lavori.

FAMIGLIA - Separazione e Divorzio

Il coniuge titolare di un assegno divorzile può rinunciare preventivamente alla richiesta della quota del TFR a fronte del pagamento di una somma concordata tra i coniugi stessi?

Il diritto di percepire una quota del TFR, corrisposto all’ex coniuge al termine del rapporto di lavoro, è riconosciuto dall’art. 12-bis l. n. 898/1970 e successive modifiche al coniuge divorziato a condizione che quest’ultimo non si sia risposato e sia titolare dell’assegno divorzile.

Al diritto in oggetto è stata riconosciuta natura creditizia, pur nella particolarità delle condizioni previste dalla norma e rientra, quindi, senza dubbio nel novero dei diritti c.d. disponibili, cioè quei diritti per loro natura negoziabili, che possono formare oggetto di rinuncia, di transazione e di contrattazione tra le parti.

Nel novero della negoziabilità rientrano i diritti patrimoniali post-coniugali (ad esclusione, come è noto, della preventiva rinuncia all’assegno divorzile), nei quali rientra il diritto alla quota del TFR.

È pertanto ammissibile la preventiva rinuncia alla quota del TFR a fronte del pagamento di una somma concordata tra gli ex coniugi.